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Chiarimento

  • Spett.le Fondazione La Biennale di Venezia, relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria al punto 7 del Disciplinare di gara si dice che è consentito il cumulo dei fatturati purchè il fatturato dell’impresa mandataria corrisponda almeno al 70% del valore complessivo mentre la mandante dovrà possedere un fatturato non inferiore al 15% del valore indicato. La domanda è: in caso di partecipazione in RTI il requisito del fatturato può essere soddisfatto solo dalla mandataria per cui essa soddisfi il 100% del valore complessivo richiesto vale a dire un fatturato medio per gli esercizi 2018-2019-2020 pari a euro 500.000,00? Nel caso in cui questo non sia permesso e la mandante debba possedere un fatturato non inferiore al 15% del valore indicato lo stesso può essere soddisfatto ricorrendo all’istituto dell’avvalimento da parte della mandataria la quale potrebbe spendere dei requisiti di capacità economica e finanziaria ulteriori rispetto a quelli spesi per soddisfare il 70% attribuendoli alla mandante la quale potrebbe avvalersene? Cordiali saluti.

    Domanda del: 10/01/2022 aggiornata il 10/01/2022
  • Con riferimento ai quesiti posti, rimandando ad attenta lettura del punto 7 del Disciplinare di gara “REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA”, in caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa la mandante dovrà possedere un fatturato non inferiore al 15% del valore indicato al sopra citato punto. Il concorrente potrà far ricorso all’istituto dell’avvalimento così come regolamentato dall’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, avvalendosi pertanto delle capacità di altri soggetti anche partecipanti al raggruppamento.

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